Con legge di Bilancio 2020 (commi 198-209) cambia il credito di imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo.
In specie la vecchia agevolazione viene sostituita da tre diversi crediti di imposta (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica ed altre attività innovative) che:
- Non hanno più natura incrementale
- Sono riconosciuti con % e tetti massimi diversi a seconda dell’area di attività svolta.
Più specificatamente, qui di seguito i tre diversi crediti:
- In misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni di euro, per gli investimenti in R&S (attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico – come da definizioni riportate nella Comunicazione della Commissione del 27 giugno 2014 (2014/C 198/01) e con riferimento al Manuale di Frascati;
- In misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica, ovvero attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione di nuovi o sostanzialmente migliorati (riferimento Manuale di Oslo). Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione 4.0, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- In misura pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.
Sono considerate ammissibili, in varia misura:
- Spese di personale;
- Le quote di ammortamento e simili;
- Le spese per contratti di ricerca extra – muros;
- Le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, di privative industriali e simili;
- Le spese per servizi di consulenza
- Le spese per materiali e forniture
Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’adempimento degli obblighi di certificazione; sarà inoltre necessaria una specifica comunicazione al MISE.
Continua ad essere richiesta la predisposizione o l’acquisizione, da parte dell’impresa, di una relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati dell’attività svolta.
Fonte: Il Quotidiano del Fisco – 28.12.2019