(Legge di Bilancio) Ricerca & Sviluppo & Agricoltura
Legge Bilancio 2021 (L. 178(2020): credito d’imposta Ricerca e sviluppo anche per le IMPRESE AGRICOLE INDIVIDUALI e le SOCIETA’ SEMPLICI
Legge Bilancio 2021 (L. 178(2020): credito d’imposta Ricerca e sviluppo anche per le IMPRESE AGRICOLE INDIVIDUALI e le SOCIETA’ SEMPLICI
I crediti di imposta maturati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali nuovi e per le attività di ricerca e sviluppo e innovazione, previsti dalla Legge di Bilancio 160/2019, possono essere compensati a partire con F24 di gennaio, senza aspettare la dichiarazione dei redditi, ma sono necessari i CODICI TRIBUTO che devono essere ancora comunicati dall’Agenzia delle Entrate.
Gestione di interpelli e istanze di competenza di altre Amministrazioni.
Trapela la volontà da parte del Governo di incrementare gli incentivi previsti dal piano di Transizione 4.0
Trapela la volontà da parte del Governo di incrementare gli incentivi previsti dal piano di Transizione 4.0
La Direzione generale dell’agricoltura della Commissione Ue ha precisato che il credito di imposta del 40% del costo di beni strumentali nuovi interconnessi con sistema operativo aziendale non è compatibile con altri contributi pubblici come, ad esempio, quelli derivanti dal programma del piano di sviluppo rurale (Psr).
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Il Ddl di bilancio 2021 estende al 2022 il credito d’imposta formazione 4.0 e prevede anche un ampliamento dei costi agevolabili, in linea con le disposizioni del Regolamento UE 651/2014.
Ad oggi, il credito si applica alle spese di formazione sostenute 2020 ossia nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d’imposta è riconosciuto in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, in misura del:
Le principali novità contenute nell’attuale bozza della Legge di bilancio 2021 sono le seguenti:
Secondo la disciplina vigente, invece, le spese ammissibili sono quelle relative al costo aziendale del personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili riferito alle ore o alle giornate di formazione e le eventuali spese relative al personale dipendente che partecipa in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Da un’analisi della Legge di Bilancio emerge che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’ampliamento dei costi agevolabili sia efficace già dal 2020 (viene fatto riferimento al “periodo in corso al 31 dicembre 2020”)
Restano confermate le aliquote e gli adempimenti da rispettare.
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All’interno del documento di programmazione della legge di bilancio 2021 si segnala il potenziamento dei crediti d’imposta e dei limiti attuativi in ottica industria 4.0
In caso di investimento effettuato parzialmente dovrà essere presentata una comunicazione rettificativa della precedente, indicando gli investimenti realmente effettuati, e comunicando la modifica del piano di investimento.