Con risposta all’interpello n. 214/2019 l’agenzia delle Entrate ha stabilito che sono fiscalmente imponibili i contributi in natura erogati dal MIUR a fronte del lavoro non retribuito prestato da soggetti volontari, nell’ambito dei progetti Smart cities and Communities and Social innovation.
I bandi in oggetto, in particolare, hanno l’obiettivo di sostenere le idee progettuali dirette a incrementare lo sviluppo duraturo, sostenibile e qualificato di territorio e basate su soluzioni tecnologiche, servizi, modelli e metodologie quale risultati di ricerca applicata (industriale ed accademica). In questo contesto, la normativa include, tra i costi ammissibili, anche i c.d. contributi in natura (prestazioni di lavoro non retribuite) che vengono valorizzate, ai fini dell’agevolazione, in considerazione del tempo di lavoro trascorso e previa verifica del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
Ebbene, il MIUR ha presentato interpello all’amministrazione finanziaria al fine di comprendere se i contributi in natura debbano continuare ad essere ritenuti non fiscalmente imponibili.
L’AdE, con la riposta al predetto interpello, ha invero chiarito che i contributi in natura, anche erogati sotto forma di rimborso spese, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 50, comma 1 lett. C) del TUIR, che considera assimilabili ai redditi di lavoro dipendente anche le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. La conseguenza è che tali contributi, all’atto dell’erogazione, devono essere gravati da ritenuta fiscale da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione.
Il Miur, dunque, per i contributi in natura già erogati (e ritenuti dallo stesso non fiscalmente imponibili) dovrà sanare le omissioni, versando le sanzioni previste dalla legge, eventualmente avvalendosi dalle disposizioni di favore proprie del ravvedimento operoso. Il Miur, infatti, per i contributi in natura già erogati non ha effettuato alcuna ritenuta e, di conseguenza, non ha mai proceduto agli adempimenti dichiarativi connessi.
Fonte: Quotidiano del Fisco – 28.06.2019