L’Agenzia delle Entrate, intervenendo sul tema del credito di imposta per investimenti in attività di R&S – ha valutato l’ammissibilità al beneficio del credito di imposta di attività connesse alla messa in opera e all’utilizzo di un nuovo software, diretto ad efficientare i processi dell’Azienda istante.
Ebbene, il riferimento specifico è la risoluzione 40/E/2019, meritevole di approfondimento che in questa sede vuole offrirsi.
Con la predetta risoluzione, l’Agenzia delle Entrate si è espressa negativamente circa l’ammissione al beneficio del software; tuttavia, si giunge a diverse conclusioni dal momento in cui si considerasse meritevole del beneficio non il software, bensì il servizio che tramite il software viene erogato e, dunque, valutando rispetto a quest’ultimo i requisiti normativamente richiesti per la fruizione del credito di imposta.
Analizzando la risoluzione dell’AdE, emerge – in premessa – come le attività di R&S si caratterizzino necessariamente per la presenza di elementi di novità, creatività, nonché da un grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico.
Le attività di R&S devono contribuire, dunque, all’avanzamento di conoscenze generali, superando ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento.
Non tutte le attività di carattere innovativo rientrano nel campo di applicazione del credito di imposta, ma unicamente quelle che presentano reali contenuti di R&S (nei termini sopra ricordati) e ciò vale altresì per il settore del software.
Con la circolare 59990 del 9 febbraio 2018 è stato osservato che tutte le attività ascrivibili in senso ampio alla gestione applicativa di un software non rientrano tra le attività di R&S così come definite.
In specie, pur rappresentando investimenti innovativi, si sostanziano in moderne tecnologie, già note e introdotte nel settore di appartenenza e si ricollegano alla “digitalizzazione” dei processi di produzione (quindi, innovazioni “di processo”), la cui non ammissibilità al credito di imposta è stata da ultimo ribadita con la risoluzione AdE 46/E/2018.
L’innovazione viene incentivata, qualora:
- Abbia reali contenuti di R&S;
- caratterizzata da un grado di incertezza e/o da un rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico, cui deve essere connesso anche un rischio finanziario
Con specifico riferimento all’ambito software, non rientrano nell’accezione rilevante agli effetti dell’applicazione del credito di imposta
- attività volte alla progettazione e realizzazione di funzionalità software con l’utilizzo di tecnologie e conoscenze informatiche già note;
- attività concernenti la personalizzazione di software esistenti;
- altre attività riferibili alla manutenzione e all’implementazione degli stessi.
Tuttavia, in ordine alla sopra esposta interpretazione, possono avanzarsi delle perplessità.
La risoluzione, infatti, si concentra unicamente sulla produzione del software e non sul servizio erogato attraverso il software.
Quello che si vuole evidenziare è che il prodotto non è il software, ma quest’ultimo è solo il mezzo di innovazione del processo: l’Azienda eroga servizi ed utilizza un nuovo software per migliorarli
La domanda è: un servizio innovativo può essere considerato meritevole dell’agevolazione per R&S? Ebbene, in alcuni casi sì e, in particolare, quando dispone di tutti i requisiti di cui deve essere caratterizzato un investimento agevolabile (novità e creatività, grado di incertezza, rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico o finanziario, eccetera).
R&S quindi, vuol dire utilizzare le migliori tecnologie esistenti, sfruttandole per produrre un prodotto (bene e servizio) innovativo.
In alcuni casi, quindi, potrebbe non essere sempre corretto considerare ogni investimento che contempli l’utilizzo di software come non agevolabile.
Ciò che deve essere chiaro è che deve esserci una vera innovazione e non semplicemente un allineamento della produzione dell’azienda agli standard di mercato.
Fonte: Quotidiano del Fisco 10 settembre 2019