Il Patent Box, introdotto in Italia dalla Legge di Stabilità 2015, è un regime volto ad incentivare lo sviluppo, la collocazione, nonché il mantenimento in Italia dei beni immateriali e favorire gli investimenti in attività di R&S.
Si caratterizza come un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti, appunto, dall’utilizzo – diretto o indiretto – di determinati beni immateriali.
Condizione fondamentale per accedere al Patent Box è che l’impresa svolga attività di ricerca e sviluppo, finalizzate alla produzione, sviluppo e mantenimento degli intangibles agevolabili:
- Software protetto da copyright;
- Brevetti industriali (concessi o in corso di concessione);
- Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
- Processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili;
- Due o più suddetti beni immateriali, collegati tra loro da vincolo di complementarietà ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.
Il regime di Patent Box trova applicazione sia con riguardo ai redditi derivanti dall’utilizzo indiretto degli intangibles (concessione in uso a terzi in cambio di royality) che diretto.
L’attività di R&S può essere esercitata:
- Direttamente, in proprio;
- Mediante contratti di ricerca stipulati con Università e centri di ricerca;
- Mediante contratti con società esterne (purché non appartenenti al gruppo).
Possono optare per il regime opzionale tutti i soggetti titolari di reddito di impresa.
Il regime Patent Box, in particolare, consente ai titolari di reddito di impresa di beneficiare di una parziale detassazione del reddito derivante dall’utilizzo di questi beni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
L’art. 4 del Decreto Crescita (DL n.34 del 2019), ha modificato il regime agevolativo del Patent Box.
In specie, è stata introdotta una procedura alternativa (e non sostitutiva) di fruizione dell’agevolazione prevedendo un nuovo regime opzionale per la fruizione del beneficio.
La portata di questa novità è stata chiarita dalla circolare n. 1 del 24.01.2020 Assonime.
La nuova norma consente:
- a titolari di reddito d’impresa, di optare per il Patent Box e accedere alla diretta autoliquidazione del reddito agevolabile, con opzione in dichiarazione;
- consente anche per gli anni pregressi di avere il beneficio, consistente nell’autoliquidazione del tributo, con opzione in dichiarazione e previa rinuncia all’istanza di ruling presentata;
- consente di ottenere la disapplicazione delle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione, penality protection.
A seguito dell’introduzione dell’opzione prevista, la variazione in diminuzione derivante dal reddito agevolabile è ripartita in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata l’opzione ed in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione:
- ha durata annuale;
- è irrevocabile e rinnovabile;
- deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent Box.
Lo stesso provvedimento, inoltre, chiarisce che:
- la documentazione che deve essere consegnata all’amministrazione finanziaria deve fornire le informazioni necessarie a riscontrare la corretta determinazione del reddito agevolabile;
- l’amministrazione finanziaria non è vincolata alla disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione nei casi in cui:
- il contribuente non abbia fornito le informazioni integrative;
- la documentazione non dia nel complesso un’informazione chiara, completa e conforme.
Si evidenzia che La novella opera per il futuro: per i periodi precedenti, infatti, il contribuente che non ha esercitato l’opzione per il Patent Box né ha presentato istanza di ruling, non può essere “rimesso in termini” per esercitare l’opzione Patent Box.
Ora, invece, l’istituto della remissione in bonis potrebbe essere utilizzato dal contribuente anche nell’ipotesi di omesso esercizio dell’opzione per il Patent Box e omessa presentazione dell’istanza di ruling, poiché ora non si chiede più tale condizione ai fini dell’agevolazione.
Fonte: IPSOA – 24 gennaio 2020