La risposta all’interpello numero 280 dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in data 21 aprile 2021 riporta la definizione di prototipo facente parte del Manuale di Frascati del 2015 ovvero per prototipo di R&S si intende un modello originale creato appositamente per l’esecuzione del progetto e non disponibile, quindi, come prodotto di serie né come unità di pre-produzione destinata all’ottenimento di certificazioni tecniche o giuridiche, che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto finale da realizzare e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto.
Lo sviluppo di un prototipo viene inteso come facente parte dello sviluppo sperimentale ammissibile al credito d’imposta per ricerca e sviluppo a partire dal 2017.
Sulla base della natura del progetto di ricerca e sviluppo oggetto dell’interpello, in questo caso contraddistinta dalla realizzazione di un prototipo e quindi determinabile come ricerca e sviluppo sperimentale, sono eleggibili al credito d’imposta, in quanto rispondenti ai requisiti di pertinenza e congruità le spese:
- del personale interno direttamente impiegato nelle attività di “sviluppo sperimentale”,
- per materiali e forniture direttamente impiegati nella realizzazione del prototipo (solo per il 2019),
- dei consulenti esterni purché considerati nell’ottica della disciplina agevolativa, alla stregua di “personale esterno”; tale “personale esterno”, si osserva, può includere, peraltro, sia lavoratori autonomi operanti come consulenti, sia anche lavoratori dipendenti di altre imprese distaccati presso l’impresa impegnata nelle attività di ricerca e sviluppo,
- sostenute nei confronti della società estera appaltante, non come acquisizione di ricerca e sviluppo “extra-muros”, vale a dire appaltate dalla società istante a un soggetto esterno, ma come acquisizione di servizi specialistici a supporto delle attività di ricerca e sviluppo svolte internamente dalla società istante.
Infine non vengono considerate ammissibili le attività di R&S subappaltate dalla commissionaria residente sul territorio nazionale verso terze parti. In tal caso il credito d’imposta per tali attività extra -muros spetta al soggetto che le esegue in subappalto.