Con Legge di Bilancio 2020, le agevolazioni per gli investimenti hanno subito la radicale trasformazione in crediti di imposta.
Sul punto, si ricorda che per poter fruire dell’agevolazione è necessario:
- Riportare i riferimenti normativi nelle fatture e nei documenti di acquisto;
- L’investimento deve essere accompagnato da una perizia tecnica.
Vale la pena affrontare le specifiche cause ostative alla fruizione dell’agevolazione. In particolare, il comma 186 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), prevede due distinte situazioni:
1. Sono escluse dal benefico le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001:
Le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 predetto sono:
- Interdizione dall’esercizio dell’attività;
- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- Il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- L’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Alcune osservazioni:
- Come evincibile, la lettera d) produce già di per sé lo stesso effetto di esclusione (decadenza) prevista dalla Legge 160/2019;
- La Legge n. 160/2019 fa riferimento alle sanzioni interdittive nella loro totalità: sembrerebbe, dunque, che qualsiasi tipo di sanzione (anche se diversa da quella prevista dalla lettera d)), sia idonea ad escludere l’impresa dal credito di imposta;
- Quid iuris se la sanzione interdittiva interessa anni diversi da quelli in cui l’impresa beneficia del credito?
Sul punto va osservato come l’art. 9, D.Lgs 231/01 fa riferimento non solo all’esclusione dal beneficio, ma anche alla sua revoca, per cui la conclusione sembrerebbe essere quella di escludere in ogni caso la fruizione del beneficio; - La sanzione interdittiva esplica i propri effetti per una durata determinata: la norma sui crediti di imposta non contiene alcuna indicazione in merito; la durata della sanzione sembrerebbe, dunque, irrilevante.
2. La fruizione del credito di imposta è subordinata al rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
Come evincibile, non si fa menzione del tipo, dell’importo delle violazioni o del loro periodo di riferimento. Tuttavia, sembrerebbe possibile che l’adempimento degli obblighi (per esempio, quelli di versamento) possa essere anche successivo ad eventuali contestazioni, con l’effetto di rendere possibile la fruizione del beneficio.
Resta comunque da analizzare un aspetto ulteriore: se su presunte violazioni si instaurasse un contenzioso, l’impresa dovrebbe aver chiaro che in caso di esito negativo avrebbe anche una ricaduta collaterale, ovvero la revoca del credito di imposta sugli investimenti.
Gli altri casi di esclusione dal beneficio:
- Non possono fruire del credito di imposta le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altre procedure concorsuali previste dal Regio Decreto 267/1942 o dal codice della crisi (D.Lgs 14/2019) o da altre leggi speciali.;
- Sono previste esclusioni ad hoc per determinati beni o categorie di beni: autoveicoli a altri mezzi non strumentali, beni con coefficienti di ammortamento tabellare inferiore al 6.5 %, fabbricati e costruzioni, beni gratuitamente devolvibili di imprese in concessione o a tariffa dei settori di energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti;
- Se entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di investimento i beni vengono ceduti a titolo oneroso o vengono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, l’impresa dovrà versare in unica soluzione il credito già utilizzato in compensazione.