L’art. 1, comma 184 e ss., Legge di bilancio 2020, ha introdotto un nuovo credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per quelli “Industria 4.0”.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che questi crediti potranno essere utilizzati in compensazione anche prima della presentazione del modello REDDITI del periodo di imposta di riferimento, risultando quindi utilizzabili in compensazione F24 (solo tramite i servizi telematici) già dal primo giorno del periodo di imposta a partire dal quale il credito diviene fruibile.
Questi crediti, quindi, al pari degli altri di natura agevolativa da indicare nel quadro RU, non subiranno il nuovo “blocco” previsto dall’art. 3, comma 1, D.L. n.124/2019 – che ora obbliga ad una preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione “orizzontale” di crediti nel modello F24 di importi superiori a 5.000 euro l’anno.
Nel caso di investimenti in beni materiali “generici”, i crediti saranno utilizzabili a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni; mentre, per gli investimenti nei beni “4.0”, l’utilizzo sarà possibile a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
L’accesso al credito di imposta è previsto per le imprese residenti nel territorio dello Stato – indipendentemente dal regime di determinazione del reddito.
Tra i beneficiari, vi sono anche gli esercenti arti e professioni (a cui non si estendono, però, gli investimenti agevolabili in beni “4.0”).
Per la fruizione del beneficio, le Imprese sono tenute a:
- Rispettare la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
- Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- Conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili – pena la revoca del beneficio (si segnala che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative della Legge di Bilancio 2020);
- Per gli investimenti 4.0, produzione di perizia tecnica di conformità dell’investimento, anche di tipo “semplice”;
- Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a €30.000,00, gli oneri documentali potranno essere adempiuti con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.
Tutto tace in ordine alle modalità con cui le imprese dovranno effettuare una comunicazione al MISE, finalizzata ad acquisire le informazioni necessarie per valutare andamento, diffusione ed efficacia delle agevolazioni “Industria 4.0”. Sarà apposito DM a definire contenuto, modalità e termini per la presentazione della predetta comunicazione. Si segnala che non è prevista alcuna ipotesi di decadenza dai benefici in caso di inadempimento.