L’Unione Europea definisce gli Aiuti di Stato come qualsiasi aiuto che provenga dalle risorse dello Stato (Aiuto detto di Stato) che distorce, o minaccia di distorcere, la concorrenza. Tali aiuti sono incompatibili con il mercato interno (articolo 107 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea).
Si definiscono Aiuti di Stato gli aiuti che rispondono contemporaneamente ai 4 criteri seguenti:
- Un aiuto concesso ad una impresa (nel senso di “operatore economico”, un ente impegnato in una attività economica, che offre beni e servizi su un mercato, indipendentemente dal suo statuto giuridico e dalle sue forme di finanziamento).
Il concetto impresa nel senso comunitario è molto ampio e può quindi includere tanto gli enti privati quanto quelli pubblici, come ONG, associazioni senza fini di lucro, istituti privati di ricerca, università pubbliche, autorità locali [etc.]. - Un aiuto concesso dallo Stato per mezzo di risorse pubbliche.
- Un aiuto che fornisce un vantaggio selettivo. L’aiuto concesso rappresenta un vantaggio che l’impresa, in condizioni normali di mercato, non avrebbe avuto, in quanto esso va a vantaggio di: o Alcune imprese; o Alcune produzioni; o Alcuni territori.
- Un aiuto che incide sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza.
La Commissione Europea ritiene che vi sia incidenza sugli scambi quando si configura un vantaggio per una impresa. C’è alterazione della concorrenza quando un aiuto pubblico concede un vantaggio finanziario ad una impresa in un settore dove la concorrenza esiste o avrebbe potuto esistere.
Come osservato, l’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE prevede il principio dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. Il principio è dunque quello del divieto, ma esistono anche alcune deroghe a questo principio, contenute nel citato articolo 107, paragrafi 2 e 3, e negli articoli 93 e 106, paragrafo 2 del TFUE.
Gli aiuti sono sottoposti al controllo della Commissione, che li autorizza solamente quando rientrano in una delle deroghe previste dal trattato.
L’ordinamento europeo prevede, infatti, che la Commissione collabori con gli Stati membri, creando una sinergia funzionale ad entrambi. Su questi ultimi vige il cosiddetto “obbligo di stand-still”, ovverossia l’obbligo di notificare alla suddetta le misure di aiuto di Stato affinché possa effettuarne una valutazione in merito alla compatibilità con il mercato interno, o se addirittura sia totalmente irregolare.
Il legislatore europeo ha previsto delle eccezioni in merito, elaborando una serie di casistiche concrete circa la compatibilità con il mercato interno UE di eventuali misure, che come tali non dovranno essere notificate. La ratio di questa specifica previsione risiede nel voler evitare l’ingolfamento degli uffici per mezzo di istanze non meritevoli di attenzione.
Si presume, infatti, che tali aiuti abbiano un impatto insignificante sugli scambi tra Stati membri e non dovrebbero pertanto essere considerati aiuti ai sensi dell’art. 107 TFUE.
Seguiranno ulteriori ed interessanti approfondimenti sull’argomento