La legge di Bilancio 2020, con i commi 184 e seguenti, ha modificato le agevolazioni per coloro che acquistano beni strumentali nuovi, sostituendo la maggiorazione dell’ammortamento (sia super che iper) con un credito di imposta commisurato al costo dell’investimento.
La sostituzione dell’agevolazione sotto forma di costo deducibile con un credito di imposta, applicabile a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, genera un vantaggio anche per gli agricoltori e per i contribuenti in regime forfettario.
Il comma 192 della legge 160/2019 prevede la cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi beni, a condizione che il cumulo dei benefici non superi il costo complessivamente sostenuto. Dunque, il credito di imposta può essere applicato anche se l’impresa ha già fruito o intende fruire di altre agevolazioni, tuttavia è possibile che le altre agevolazioni non siano a loro volta compatibili con il credito di imposta. Occorre quindi valutare di volta in volta, sulla base delle agevolazioni di cui si intende beneficiare.
Nello specifico, per l’agevolazione Sabatini è previsto il cumulo con il suddetto credito d’imposta.
Il Mef, nella sezione del proprio sito internet dedicato alla Sabatini, chiarisce che le regole di cumulo non si applicano nel caso di misure fiscali di carattere generale che non configurano aiuti di Stato.
Considerato che il nuovo credito di imposta è una agevolazione non configurata come aiuto di stato, ne consegue la cumulabilità.
Fonte – il sole 24 ore NTFisco – 03 marzo 2020