A seguito di richiesta di chiarimento, il MEF (question time n.5 -03577 – All.01) in commissione Finanze alla Camera ha confermato la cumulabilità del nuovo credito di imposta R&S con altre agevolazioni a valere sui medesimi costi, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente e a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il riferimento, in particolare, è alla cumulabilità con il credito di imposta R&S dei finanziamenti agevolati c.d. “Smart end Start”, concessi alle start up innovative per i piani di impresa caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
Il Ministero ha precisato, sul punto, che lo strumento agevolativo per le start up non ha natura fiscale, ribadendo, inoltre, che la base di calcolo del credito di imposta è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualsiasi titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, fermo restando che la sommatoria delle diverse agevolazioni non può eccedere il costo sostenuto.
Fonte: il Sole 24 ore – 13.02.2020