Dalle discussioni relative alla legge di Bilancio 2020, in fase di approvazione, emergono novità significative in merito al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. Si sintetizza di seguito quanto discusso in Commissione Bilancio al Senato il 9 dicembre (Articolo 22 bis).
IL CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO: L’AMBITO DI APPLICAZIONE
L’emendamento in fase di discussione prevede un credito d’imposta a partire dal 2020 per gli investimenti in R&S. A differenza dell’attuale disciplina, che prevede un credito d’imposta per un’unica categoria generale di attività di R&S, l’emendamento introduce agevolazioni differenti per le seguenti categorie di attività:
- attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
- attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
- attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Ai fini dell’identificazione delle attività agevolabili, l’emendamento rimanda ai principi generali definiti nel Manuale di Frascati dell’OCSE. Per una definizione puntuale delle attività specifiche rientranti nelle categorie agevolabili, è previsto un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge di bilancio. Si andrebbe dunque a fornire maggiore chiarezza interpretativa rispetto alla situazione legislativa attuale.
CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
Per le attività di ricerca e sviluppo sarà riconosciuto dal 2020 un credito pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili. La base di calcolo ricomprende le seguenti spese:
- Le spese di personale, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni, e con possibilità di maggiorazione al 150% in caso di soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo;
- Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a);
- le spese per contratti di ricerca extra-muros. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
- Le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro.
- Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c)
- Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
L’importo massimo delle spese ammissibili è di euro 3 milioni.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
È previsto un credito d’imposta nel limite del 6% della base di calcolo per le attività di innovazione tecnologica, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. È prevista una maggiorazione al 10% per attività che prevedono il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Rientrano nella base di calcolo:
- le spese di personale, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni, e con possibilità di maggiorazione al 150% in caso di soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo;
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a);
- le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti, nel limite massimo complessivo pari al 20 % delle spese di personale indicate alla lettera a);
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).
L’importo massimo delle spese ammissibili è di euro 1,5 milioni.
CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
Per le attività legate al design è prevista un’aliquota pari al 6% della relativa base di calcolo, che comprende le seguenti spese:
- Le spese di personale, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni, e con possibilità di maggiorazione al 150% in caso di soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo;
- Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a).
- Le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c).
- Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla precedente lettera c).
L’importo massimo delle spese ammissibili è di euro 1,5 milioni.
Scarica l’allegato Senato-Commissione Bilancio_Resoconto sommario n. 231 del 09.12.2019_ART 22.