Il testo dell’emendamento, discusso in Commissione Bilancio al Senato il 9 dicembre, introduce molte novità nell’ambito delle agevolazioni in ambito industria 4.0. Il Governo ha previsto novità relative anche al credito d’imposta per la Formazione 4.0.
La disciplina del credito d’imposta Formazione 4.0 introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0’, si applica, con alcune modifiche, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
VARIAZIONE LIMITE ANNUALE
Per il 2020 il credito d’imposta è rimodulato in rapporto alla dimensione dell’azienda:
- nei confronti delle piccole imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300mila euro
- nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250mila euro
- nei confronti delle grandi imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250mila euro
La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.
ESCLUSIONE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ
Ferma restando l’esclusione delle “imprese in difficoltà” così come definite dall’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, la disciplina del credito d’imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
SOGGETTI ESTERNI EROGATORI DELLA FORMAZIONE
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito d’imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti qualificati ed accreditati, indicati nel comma 6 dell’articolo 3 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giungo 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.
COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati all’articolo 22, comma 1, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
DEPOSITO CONTRATTI PRESSO ITL
Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d’imposta. Per l’attuazione dell’intervento di proroga del credito d’imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021.
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