La circolare Assonime n. 23 del 14 novembre 2019 affronta il tema del regime sanzionatorio per gli errori nell’identificazione dell’ambito delle attività agevolate (ex art. 3 del DL 145/2013 e DM 27 maggio 2015).
In specie, secondo l’Associazione, la sanzione più appropriata dovrebbe essere quella prevista per il credito “non spettante” e non quella prevista per il credito “inesistente” (da applicare nei casi di fraudolenza con condotte caratterizzate da connotati di insidiosità).
Assonime ritiene, infatti, che la condotta delle imprese che hanno commesso errori nell’individuazione delle attività agevolate “non possa considerarsi fraudolenta nel caso in cui tali soggetti abbiano adempiuto ai vari oneri documentali previsti in materia e abbiano svolto in concreto attività che, in ogni caso, si innestano in più ampi processi di innovazione”.
Nel caso suddetto, dunque, risulterebbe applicabile la sanzione per il credito “non spettante”, pari al 30% del credito utilizzato in compensazione.
L’individuazione delle attività agevolabili, infatti, risulta complessa e le imprese potrebbero trovarsi a commettere errori assolutamente involontari. Un esempio è rappresentato dall’innovazione di processo (risoluzione n. 40 del 2 aprile 2019): l’attività in questione è stata oggetto di interrogazione parlamentare proprio a causa delle difficoltà della sua individuazione.
Alcune Imprese, valutando come “significativi” i miglioramenti apportati ai processi rispetto alla situazione preesistente, hanno ritenuto di considerare le spese relative come agevolabili.
Mise e Agenzia delle Entrate, tuttavia, sono di diverso parere e la risposta all’interrogazione parlamentare sottolinea che la risoluzione 40/2019 non ha modificato i criteri di individuazione delle attività ammissibili al credito di imposta, escludendo, quindi, dall’ambito oggettivo della norma le attività individuate nel par. 13, punto 15 della Comunicazione della Commissione 198/01 del 27 giugno 2014, che – per comodità espositiva – riportiamo qui di seguito.
“Innovazione di processo: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati”.
Tuttavia, nella circolare n. 5/E del 2016 l’Agenzia delle Entrate escludeva dal perimetro della agevolazione le modifiche non significative di prodotti e di processi, mentre riteneva agevolabili le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o tecniche di produzione o dei prodotti.
Questa posizione risulta essere oggi in contrasto con la nuova risoluzione del 2019, secondo la quale il miglioramento significativo deve scaturire dall’impiego di conoscenze nuove per il settore di riferimento, mentre non devono essere agevolati i miglioramenti che derivano dall’utilizzo di conoscenze già diffuse nello stesso settore di riferimento dell’impresa.
Secondo Assonime, l’errore di qualificazione è di natura tecnica e non giuridica: da qui l’opportunità di applicare la sanzione del credito “non spettante”, a maggior ragione quando risulta che l’impresa è in possesso:
- Della certificazione della documentazione contabile attestante “l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa”.
- Della “relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo”.
- Degli oneri documentali previsti dal DM 27 maggio 2015.
Proprio per le difficoltà rappresentate, le imprese invocano – per i periodi di imposta 2015-2017 (per cui la risoluzione è giunta fuori tempo), l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni.
Fonti:
-
- il Quotidiano del Fisco – 15.11.2019
- – IPSOA – 15.11.2019