A seguito dell’emergenza COVID-19 il Governo, con il decreto legge 16 marzo 2020 “Cura Italia”, nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’editoria ha apportato alcune modifiche per la fruizione del bonus pubblicità per il solo anno 2020. L’obiettivo è quello di contrastare il calo degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali (cartacei e online) e sulle emittenti radio-televisive determinato dall’emergenza epidemiologica del COVID-19.
Normalmente, il bonus pubblicità prevede un credito d’imposta pari al 75% della spesa incrementale sostenuta (con un differenziale minimo dell’1% rispetto all’annualità precedente) rispetto all’anno precedente in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Con le modifiche apportate a marzo 2020 con il DL “Cura Italia” il bonus pubblicità verrà concesso nella misura unica del 30% del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite massimo di spesa di 27,5 milioni di euro stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis.
In considerazione della novità, con la stessa norma è stata differita la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio (la “prenotazione”), che dovrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.
Va precisato che le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.
In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare appieno le più favorevoli condizioni stabilite per il 2020 potrà “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.